SIAP e Anagrafe Agricola Piemontese

A partire dal 2004 in Piemonte opera un sistema informativo di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comune a tutta la pubblica amministrazione piemontese, denominato “Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP)”. L’elemento centrale del Sistema è costituito dalla “Anagrafe agricola unica del Piemonte” che contiene, per ogni beneficiario, dati anagrafici, amministrativi e di consistenza aziendale. Tali dati permettono la predisposizione, l’istruttoria, il controllo e il collaudo delle domande o delle autorizzazioni inerenti l’agricoltura e lo sviluppo rurale. L’Anagrafe agricola unica del Piemonte, infatti, è il servizio che consente di gestire in modo integrato tutte le informazioni relative ai soggetti che intendono avviare procedimenti amministrativi in materia di sviluppo rurale. E’ un archivio trasversale di tutti i procedimenti amministrativi, che opera quale motore di servizi a supporto sia della predisposizione delle domande di aiuto, da parte delle imprese e dei loro intermediari professionali autorizzati, sia delle successive fasi d’istruttoria, controllo e collaudo da parte della PA piemontese di competenza.

Possono operare sull’Anagrafe agricola unica del Piemonte gli addetti della Regione Piemonte e dei Centri autorizzati di assistenza in agricoltura (CAA), limitatamente ai soggetti che hanno conferito loro mandato di assistenza. Possono consultare i dati, gli altri enti pubblici o le pubbliche amministrazioni che hanno funzioni di sorveglianza e controllo.

Accreditamento ai servizi SIAP

Per accreditarsi ai servizi SIAP occorre avere un’identità digitale, ovvero:

  • SPID (sistema pubblico d’identità digitale);
  • CNS (carta nazionale dei servizi).

Iscrizione all’anagrafe agricola: ogni richiedente, al fine di potere accedere ai procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dovrà procedere all’iscrizione all’Anagrafe agricola del Piemonte,  alla costituzione e al successivo aggiornamento del fascicolo aziendale presso un ufficio gestore.

I richiedenti possono utilizzare il servizio on-line “Anagrafe Agricola del Piemonte”, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it , nella sezione “Agricoltura” a cui si accede se in possesso di identità digitale utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nel tema “Agricoltura”, sezione modulistica ; i moduli compilati, sottoscritti e accompagnati dalla copia di un documento di identità valido, devono essere inviati alla e-mail servizi.siap@regione.piemonte.it .

Gestione informatica delle domande: i soggetti iscritti all’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono accedere ai servizi SIAP (compilare e presentare le domande) utilizzando le seguenti modalità:

  • Il legale rappresentante può operare in proprio utilizzando l’apposito servizio del sito www.sistemapiemonte.it , nella sezione Agricoltura a cui accede nei seguenti modi: SPID oppure CNS.     Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, che è perfetta giuridicamente e quindi non deve essere stampata. Il legale rappresentante può essere sostituito da un’altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe, tra i soggetti collegati all’azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un “operatore delegato” o un “funzionario delegato” che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma; in questo caso il delegato deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati;

oppure

  • tramite l’ufficio CAA di zona; la domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA. Chi si rivolge ad un CAA non deve richiedere alcuna abilitazione ad operare sulle procedure di compilazione. Il richiedente che presenta domanda avvalendosi di un CAA, può in qualsiasi momento prendere visione della propria domanda o mediante il CAA medesimo o mediante le proprie credenziali di accesso ai sistemi informativi.
Torna in alto