Informativa Antimafia

Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 e dalla Legge 161/2017 e s.m.i., al fine dell’erogazione di fondi europei è necessaria la verifica dell’informazione antimafia per tutte le domande di pagamento con valore complessivo di contributo concesso superiore a 25.000,00 euro; il Decreto Legge n. 113 del 04/10/18 proroga tale l’importo sino al 31/12/2019.

Limite a sua volta riconfermato:

  • dall’art. 10, II comma, D.L. 30/12/2019, n. 162, per l’anno 2020;
  • successivamente dal Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183, art. 10, comma 4, per l’anno 2021;
  • dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la legge di conversione n. 233/2021 che introducendo modifiche all’art. 83, comma 3 bis, del D.L. 159/2011 e all’art. 91, comma 1-bis, rendono definitiva la soglia.

Il GAL richiede e acquisisce l’informativa antimafia relativa ai beneficiari tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA). A tal fine, i beneficiari sono tenuti ad aggiornare il fascicolo aziendale in Anagrafe Agricola con i dati relativi ai soggetti sottoposti a verifica inserendo i seguenti moduli:

I documenti dovranno essere firmati in originale, allegati in formato .PDF unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità ed inseriti nell’apposita sezione del fascicolo aziendale; le dichiarazioni sottoscritte dal beneficiario hanno validità di 6 mesi dalla data di sottoscrizione.

I soggetti sottoposti alla verifica sono specificati nell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

L’informazione antimafia ha una validità di dodici mesi dalla data dell’acquisizione (all’art. 86 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii), salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario che devono essere prontamente segnalate da parte del beneficiario ed inserite all’interno della documentazione del fascicolo aziendale in maniera tale da poter effettuare una nuova richiesta di informazione.

Trascorsi 30 giorni dalla data di richiesta su BDNA, ARPEA potrà effettuare il pagamento “sotto condizione risolutiva”(art. 92, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii). Il venir meno dei requisiti previsti dalla citata normativa sarà considerata causa di decadenza dei pagamenti relativi alle domande e si provvederà alla revoca dei pagamenti effettuati e al recupero coattivo degli stessi.

Per ulteriori informazioni visita il sito della Prefettura di Alessandria.

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